martedì 19 dicembre 2006

Acconto IVA 2006

L'acconto IVA è un'anticipazione della somma dovuta all'Erario con il versamento Iva dell'ultimo mese o trimestre dell'anno in corso.
Per il 2006 il versamento deve essere effettuato entro il 27 dicembre.
  • Soggetti obbligati
Sono obbligati al versamento dell'acconto Iva:
  1. i contribuenti mensili;
  2. i contribuenti trimestrali;
  3. i contribuenti c.d. «speciali» autorizzati alla liquidazione ed ai versamenti trimestrali ai sensi dell'art. 74, quarto comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (tra i quali rientrano, per esempio, gli autotrasportatori, le imprese di assicurazione, ecc.).
Se il contribuente effettua unicamente operazioni non imponibili, esenti e non soggette Iva, esso non è tenuto al versamento dell'acconto.
  • Metodi di calcolo
La legge 29 dicembre 1990, n. 405 prevede tre metodi diversi attraverso i quali è possibile procedere al calcolo dell'acconto Iva:
  • metodo storico
l’acconto viene determinato prendendo come base di calcolo i dati relativi all’anno precedente a quello in cui si effettua il calcolo. L’acconto dovuto e` pari all’88% del debito Iva dell’ultimo periodo di riferimento (mese o trimestre) dell’anno d’imposta precedente.
  • metodo previsionale
Si tratta di un calcolo caratterizzato da incertezza poiche´ prende in considerazione valori presunti. Qualora il contribuente ritenga che il dato previsionale relativo all’Iva dovuta per il mese di dicembre 2006 (contribuenti mensili), per il quarto trimestre dell’anno 2006 (contribuenti trimestrali «speciali») oppure nella dichiarazione per l’anno 2006 (contribuenti trimestrali) sia inferiore al dato storico, puo` versare un importo pari all’88% del dato previsionale a titolo di acconto Iva per il periodo d’imposta 2006.
  • metodo a dati efettivi
Il calcolo viene effettuato sulla base delle operazioni annotate nei registri dal 1º al 20 dicembre (per i contribuenti mensili) ovvero dal 1º ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti trimestrali), a cui vanno aggiunte le operazioni effettuate dal 1º novembre al 20 dicembre non ancora annotate poichè non ancora decorsi i termini per la fatturazione o per la registrazione delle operazioni stesse. Si precisa che dall’imposta calcolata tenendo conto della base di calcolo sopra determinata deve essere scomputata l’imposta calcolata sulle operazioni di acquisto e sulle importazioni annotate nel periodo compreso tra il 1º ed il 20 dicembre (per i contribuenti mensili) e tra il 1º ottobre ed il 20 dicembre (per i contribuenti trimestrali) a cui si aggiunge l’imposta determinata sulle operazioni di acquisto comunitarie, anche se non ancora annotate (si precisa che tali operazioni, salvo determinate ipotesi, sono neutrali).
Se si opta per il metodo a dati effettivi, l’acconto Iva e` determinato facendo riferimento al 100% (e non piu` all’88%) dell’importo che risulta effettuando il calcolo precedentemente esposto.
In pratica si tratta di una vera e propria liquidazione IVA al 20 dicembre.

La scelta di un metodo o di un altro non è indifferente poiché i risultati che si ottengono applicando criteri diversi possono essere notevolmente differenti.
E' da aggiungere che a questi tre metodi deve esserne aggiunto un quarto introdotto dalla legge finanziaria 2005 riservato solo ad alcune specifiche categorie di soggetti (soggetti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio di fognatura e depurazione; soggetti che effettuano somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano e soggetti che gestiscono il servizio di lampade votive nei cimiteri soggetti operanti nel settore delle telecomunicazioni).

  • Soggetti esonerati dal versamento dell'acconto
  1. soggetti in credito d'imposta (che nell'ultimo mese/trimestre del 2005 erano a credito o che prevedono di chiudere l'ultimo mese/trimestre 2006 con un credito)
  2. Cessazione/inizio dell’attività nel corso dell’anno 2006 (contribuenti mensili che abbiano
    cessato l’attività entro il 30 novembre dell’anno in corso, ovvero quelli trimestrali che abbiano cessato l’attività entro il 30 settembre dell’anno in corso, contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno 2006)
  3. Soggetti di cui all’art. 13 e 14, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (l’art. 13 della legge n. 388/2000 contiene il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, mentre l’art. 14 della medesima legge n. 388/2000 contiene la disciplina fiscale delle attività marginali)
  4. Produttori agricoli esonerati dagli obblighi contabili in quanto aventi volume d’affari non superiore ad € 2.582,28 o ad € 7.746,85 nonchè i produttori agricoli che operano in base al
    regime speciale
  5. Contribuenti esercenti attività di spettacolo, gioco ed intrattenimento di cui all’art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 che applicano il regime forfetario
  • Modalità di versamento dell'acconto
L'acconto Iva, quando dovuto, deve essere versato mediante il Mod. F24, e il contribuente può avvalersi della compensazione.
  • I codici tributi
  1. 6013 (versamento acconto per Iva mensile)
  2. 6035 (versamento Iva acconto), utilizzato dai contribuenti trimestrali
  • Ravvedimento operoso e sanzioni
In caso di omesso od insufficiente versamento dell'acconto la sanzione prevista è pari al 30% dell'importo non versato, ma il contribuente ha la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso che consente di abbattere le sanzioni ad un ottavo del minimo se proceda al versamento delle somme dovute entro 30 giorni dalla scadenza.

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