giovedì 14 dicembre 2006

Criteri per l'individuazione delle autovetture non considerabili come beni strumentali

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 dicembre scorso, che individua i veicoli che non sarà più possibile considerare beni strumentali ai fini fiscali, indipendentemente dalla loro categoria di immatricolazione.
La novità era stata introdotta con il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 (decreto Bersani-Visco), comma 11 dell'articolo 35, e mira a contrastare il comportamento di quei soggetti che, nell'esercizio di imprese, arti e professioni, con opportune trasformazioni, immatricolano come camion veicoli che mantengono inalterata la possibilità di trasporto privato di passeggeri, al fine di potere utilizzare il regime fiscale proprio dei beni strumentali, con evidenti vantaggi nella determinazione del reddito imponibile.
L'innovazione, pertanto, pone un freno agli abusi che si verificano in materia, consentendo le deduzioni dei costi soltanto per i mezzi di trasporto che presentino oggettive caratteristiche di strumentalità.

Il provvedimento stabilisce i criteri in base ai quali individuare tali mezzi che, a prescindere dalla categoria di appartenenza, dovranno essere assoggettati al regime proprio dei veicoli non strumentali, stabilito, ai fini delle imposte sul reddito, dal Dpr n. 917/86 e, ai fini Iva, dal Dpr n. 633/72.

I veicoli individuati sono quelli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, abbiano subito modifiche che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di passeggeri, e cioè veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1 (veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate):
  • abbiano codice di carrozzeria F0
  • abbiano quattro o più posti
  • abbiano un rapporto tra la potenza del motore, espressa in Kw, e la portata del veicolo (differenza fra la massa complessiva e la tara, espressa in tonnellate), uguale o superiore a 180.
I mezzi sopra individuati, pertanto, non possono più essere considerati, ai fini fiscali, strumentali e devono essere assoggettati, nella determinazione del reddito, al regime delle deduzioni delle spese e degli altri componenti negativi, previsti dall'articolo 164 del Tuir.

Tale articolo consente la deduzione:
  • per intero
  1. dei costi relativi alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati esclusivamente come beni strumentali
  2. dei costi relativi agli autoveicoli adibiti ad uso pubblico
  • all' 80 per cento
  1. dei costi relativi alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, utilizzati da coloro che esercitano attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.
A tal proposito, si segnala che sono state introdotte altre limitazioni dallo stesso Dl n. 262/2006, al quale si rinvia, anche con riferimento alle attività svolte da società semplici e dalle associazioni indicate all'articolo 5 del Tuir.

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