giovedì 13 maggio 2010

Colpa professionale: Sentenza bomba della Cassazione

Il commercialista paga la metà delle sanzioni comminate dall'ufficio per dichiarazione non veritiera

La Corte di cassazione con la sentenza n. 9916 del 26 aprile afferma un principio che certamente influirà parecchio nei prossimi anni:

Per evitare ogni tipo di responsabilità, il commercialista deve sempre osservare la diligenza richiesta dalle specifiche disposizioni normative e dalla deontologia professionale; ne deriva l'obbligo di verificare, in particolare, la correttezza delle informazioni rese dal cliente nonché di escludere dalla dichiarazione dei redditi eventuali oneri privi della relativa documentazione giustificativa.

Nel caso specifico un commercialista ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte di appello di Trieste (confermativa della decisione di primo grado del Tribunale di Udine) che aveva in parte accolto la domanda di risarcimento danni da responsabilità professionale, avanzata da un contribuente contro il professionista.
A seguito del controllo della dichiarazione dei redditi (anno 1981) presentata dal cliente del professionista, l'ufficio aveva rettificato la stessa perchè erano stati esposti costi non documentati, costi non inerenti all'anno al quale si riferiva la dichiarazione dei redditi e, infine, per avere detratto l'Ilor nell'ammontare massimo dell'anno, benché il contribuente avesse operato in qualità di imprenditore individuale solo per alcuni mesi dell'anno in questione.
Nella sua linea difensiva, il commercialista ha lasciato intendere che ci fosse una sorta di accordo con il cliente per l'indicazione in dichiarazione di costi non provati.

La sentenza sancisce la colpa del commercialista, il quale è comunque tenuto, nel rispetto del codice di deontologia professionale ad un comportamento corretto - ed è, pertanto, responsabile per il suo operato quando lo stesso si discosti dai canoni di correttezza e lealtà professionale - e bene ha fatto il giudice di primo grado a condannarlo al pagamento della metà delle sanzioni applicate dall'Erario al contribuente (in considerazione della colpa concorrente di quest'ultimo nella commissione dell'irregolarità).
In pratica il professionista aveva l'obbligo "…di escludere i costi dalla dichiarazione dei redditi, qualora il cliente non avesse provveduto a fornire la relativa documentazione".

Qualche considerazione

La questione degli obblighi professionali è senz'altro spinosa ed è pacifico che si chieda ad un professionista abilitato di agire nel rispetto della deontologia e delle norme tributarie, però il sistema tributario è composto da tre soggetti: il controllato (ossia il contribuente), l'intermediario (ossia il professionista) ed il controllante (ossia l'amministrazione finanziaria), nella giungla delle norme fiscali anche un semplice controllo è di solito lungo, oneroso (per lo Stato) e da quasi sempre adito a ricorsi per via di disposizioni spesso variamente interpretabili. Con questa sentenza si taglia la "testa al toro" trasformando l'intermediario in controllante, a prima vista sembra un'idea geniale ma lascia aperti alcuni dubbi di non poca rilevanza.

Il primo riguarda il rapporto tra cliente e commercialista che si basa sulla fiducia e, inutile negarlo, su una certa connivenza, ma questo è tipico delle libere professioni in generale altrimenti chi difenderebbe un reo sapendo di rischiare la metà della pena?

Il secondo riguarda l'estensione della responsabilità, la si vorrebbe alla "americana" ma con i prezzi alla "italiana", la moltitudine dei piccoli commercianti e dei piccoli artigiani pagano parcelle spesso intorno ai 100,00 / 150,00 euro al mese, mi chiedo quanto dovranno ora pagare al professionista che vedrà inevitabilmente lievitare la propria assicurazione professionale.

In ultimo la sentenza parla di professionisti e di rispetto del codice deontologico, ma gli intermediari abilitati sono anche altri soggetti ( i centri di elaborazione dati, i CAF, ecc.) i quali non sono iscritti ad alcun ordine e non hanno obbligo di osservanza di alcun codice deontologico, per cui il principio sancito sembra un pò zoppo.

Tengo a precisare che non sono contrario alla sentenza, ma questa sembra un'enunciazione di principio buttata come un sasso nello stagno proprio due mesi prima delle dichiarazioni dei redditi, forse sarebbe meglio stabilire dei paletti per tutti gli intermediari e non solo per una categoria.
Così sembra uno spot dello Stato che dice "Vedete quanto siamo bravi a combattere l'evasione? Prendiamo a bacchettate i commercialisti!"

1 commento:

EURORISPARMIO ha detto...

AFFIDARSI A SERI PROFESSIONISTI LIMITA I DANNI E IL RISPASRMIO CHE SE NE RILEVA E EVIDENTE!