Circolari Agenzia Entrate: La Cassazione le declassa
Riporto di seguito l'articolo de Il Sole 24 Ore in quanto ogni commento è superfluo...
"Fisco fai da te, in barba alle istruzioni ministeriali. È il contribuente che dichiara, si autotassa e interpreta le norme; l'amministrazione è un interlocutore “di parte”, forte sì, ma poco incisivo. Perciò, circolari e risoluzioni delle Entrate sono pura “dottrina”, incapaci di vincolare i cittadini, i giudici tributari e persino gli uffici. La sentenza 23031 delle sezioni Unite della Cassazione (relatore Botta) non usa mezzi termini e spiega come mai agli atti interni del Fisco bisogna attribuire un peso relativo, talmente relativo che non è possibile nemmeno impugnarli davanti al Tar o a un magistrato ordinario.
Sulla debole capacità di “persuasione” delle istruzioni delle Entrate, in verità, la Cassazione aveva già avuto modo di esprimersi. Nella sentenza 14619/00, infatti, la Sezione tributaria, nell'affermare la parità tra amministrazione e contribuente di fronte alle norme tributarie, aveva sottolineato che, «la cosiddetta interpretazione ministeriale (proveniente di solito da uffici centrali), sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non vincola nè i contribuenti nè i giudici, nè costituisce fonte di diritto». Motivo per cui, su simili atti interni non può essere esercitato il controllo di legittimità. Però, almeno in quella occasione i supremi giudici avevano salvato l'efficacia per così dire “endogena” di atti «destinati ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti ma inidonei a incidere sul rapporto tributario».
Adesso, la Corte va oltre e afferma la relatività delle circolari non solo verso il contribuente, ma anche nei confronti degli «uffici gerarchicamente subordinati ai quali non è vietato disattenderle».
Insomma, sono solo «l'opinione di una parte del rapporto tributario, che può essere discussa e disattesa dal giudice».
L'implicita conferma della “inefficacia” delle interpretazioni ministeriali, a detta dalla Corte, arriverebbe addirittura dalla Consulta (si veda «Il Sole-24 Ore» del 9 settembre 2007). Neanche due mesi fa, infatti, il giudice delle leggi ha precisato che «la risposta all'interpello, resa dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 11 della legge 212 del 2000, deve considerarsi un mero parere, che non integra alcun esercizio di potestà impositiva nei confronti del richiedente», il quale resta libero di disattenderlo. Proprio come accade per le circolari.
I consiglieri di legittimità si sono ritrovati stazione terminale di un complicato rimpallo di giurisdizione, volto a individuare il giudice competente a valutare la legittimità di una circolare interpretativa delle Entrate- direzione regionale della Sicilia, datata 31 maggio 2005, con la quale l'amministrazione, con contestuale invio di una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati – interpretando la legge regionale siciliana 2 del 26 marzo 2002 – aveva dato la sua versione sulle condizioni di accesso alle agevolazioni previste. Nello specifico, un beneficio su atti di compravendita finalizzati (o meno) alla ricomposizione della piccola proprietà contadina.
Il Tar Catania, accogliendo il ricorso del locale Centro studi notariato, aveva annullato «il punto di vista» dell'amministrazione, estendendo la portata dei benefici. Le Entrate hanno deciso di riportare la questione sul terreno del giudizio ordinario, rivendicando la competenza del massimo giudice di legittimità. Ma senza successo. La Cassazione, dopo aver spogliato i provvedimenti interpretativi di ogni valore giuridico e amministrativo, ha declinato, per «difetto assoluto», la competenza."
"Fisco fai da te, in barba alle istruzioni ministeriali. È il contribuente che dichiara, si autotassa e interpreta le norme; l'amministrazione è un interlocutore “di parte”, forte sì, ma poco incisivo. Perciò, circolari e risoluzioni delle Entrate sono pura “dottrina”, incapaci di vincolare i cittadini, i giudici tributari e persino gli uffici. La sentenza 23031 delle sezioni Unite della Cassazione (relatore Botta) non usa mezzi termini e spiega come mai agli atti interni del Fisco bisogna attribuire un peso relativo, talmente relativo che non è possibile nemmeno impugnarli davanti al Tar o a un magistrato ordinario.
Sulla debole capacità di “persuasione” delle istruzioni delle Entrate, in verità, la Cassazione aveva già avuto modo di esprimersi. Nella sentenza 14619/00, infatti, la Sezione tributaria, nell'affermare la parità tra amministrazione e contribuente di fronte alle norme tributarie, aveva sottolineato che, «la cosiddetta interpretazione ministeriale (proveniente di solito da uffici centrali), sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non vincola nè i contribuenti nè i giudici, nè costituisce fonte di diritto». Motivo per cui, su simili atti interni non può essere esercitato il controllo di legittimità. Però, almeno in quella occasione i supremi giudici avevano salvato l'efficacia per così dire “endogena” di atti «destinati ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti ma inidonei a incidere sul rapporto tributario».
Adesso, la Corte va oltre e afferma la relatività delle circolari non solo verso il contribuente, ma anche nei confronti degli «uffici gerarchicamente subordinati ai quali non è vietato disattenderle».
Insomma, sono solo «l'opinione di una parte del rapporto tributario, che può essere discussa e disattesa dal giudice».
L'implicita conferma della “inefficacia” delle interpretazioni ministeriali, a detta dalla Corte, arriverebbe addirittura dalla Consulta (si veda «Il Sole-24 Ore» del 9 settembre 2007). Neanche due mesi fa, infatti, il giudice delle leggi ha precisato che «la risposta all'interpello, resa dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 11 della legge 212 del 2000, deve considerarsi un mero parere, che non integra alcun esercizio di potestà impositiva nei confronti del richiedente», il quale resta libero di disattenderlo. Proprio come accade per le circolari.
I consiglieri di legittimità si sono ritrovati stazione terminale di un complicato rimpallo di giurisdizione, volto a individuare il giudice competente a valutare la legittimità di una circolare interpretativa delle Entrate- direzione regionale della Sicilia, datata 31 maggio 2005, con la quale l'amministrazione, con contestuale invio di una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati – interpretando la legge regionale siciliana 2 del 26 marzo 2002 – aveva dato la sua versione sulle condizioni di accesso alle agevolazioni previste. Nello specifico, un beneficio su atti di compravendita finalizzati (o meno) alla ricomposizione della piccola proprietà contadina.
Il Tar Catania, accogliendo il ricorso del locale Centro studi notariato, aveva annullato «il punto di vista» dell'amministrazione, estendendo la portata dei benefici. Le Entrate hanno deciso di riportare la questione sul terreno del giudizio ordinario, rivendicando la competenza del massimo giudice di legittimità. Ma senza successo. La Cassazione, dopo aver spogliato i provvedimenti interpretativi di ogni valore giuridico e amministrativo, ha declinato, per «difetto assoluto», la competenza."
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