sabato 10 febbraio 2007

Libro inventari: Compilazione e tenuta

Il libro inventari contiene l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività d'impresa. Vediamo quali sono i soggetti obbligati e quali sono le modalità per la tenuta e la compilazione del libro inventari.

L'obbligo di redazione del libro degli inventari è previsto dall'art. 2214 c.c. e riguarda tutti i soggetti che, costituiti in forma individuale o societaria, svolgono attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 codice civile; sono esonerati dall'obbligo di compilazione i piccoli imprenditori ai sensi dell'art. 2083 c.c.: "i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".

L'obbligo della tenuta del libro inventari è stato fatto proprio anche dalla normativa fiscale con gli articoli nn. 13, 14 e 15 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e riguarda i soggetti titolari di reddito d'impresa:

società di capitali,

enti che svolgono attività commerciale,

società ed enti non residenti con stabile organizzazione in Italia,

società di persone con oggetto commerciale e quelle ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R.,

persone fisiche che esercitano imprese commerciali (ai sensi dell'art. 55 del T.U.I.R.).

Sono esclusi dalla tenuta del libro inventari i soggetti che rientrano nei limiti per la tenuta della contabilità semplificata (art. 18, D.P.R. n. 600/1973: ricavi conseguiti in un anno intero non superiori ad € 309.874,14 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero ad € 516.456,90 per le imprese aventi per oggetto altre attività), che non optano per il regime di contabilità ordinaria.

Formalità per la compilazione e la tenuta del registro degli inventari

Numerazione
La legge 18 ottobre 2001, n. 383 ha modificato l'art. 2215 c.c., eliminando l'obbligo di bollatura e di vidimazione per il libro giornale e il libro degli inventari.

Attualmente il libro degli inventari può essere stampato su pagine inizialmente bianche che vengono numerate progressivamente contestualmente alla loro stampa.

La numerazione deve rispettare i seguenti criteri:

1.

Progressività per anno: i numeri partono da 1 all'inizio di ogni periodo d'imposta

2.

La numerazione per l'esercizio dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 sarà quindi: 2007/1, 2007/2, 2007/3 ecc.

3.

In caso di società IRES con esercizio a cavallo si indica l'anno di inizio del periodo d'imposta. La numerazione per l'esercizio dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2007 sarà quindi: 2006/1, 2006/2, 2006/3 ecc.

4.

La numerazione è unica per ogni soggetto: non è possibile quindi creare più libri degli inventari sezionali o separati. E' comunque ammessa la tenuta, ai fini interni, di inventari sezionali il cui riepilogo deve però essere riportato nel libro inventari "ufficiale".

Un'eccezione è prevista nel caso di esistenza di patrimoni destinati ad uno specifico affare (artt. da 2447-bis a 2447-decies) nella cui ipotesi è espressamente previsto che gli amministratori debbano tenere separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli artt. 2214 e seguenti, tra cui il libro degli inventari

Bollatura
L'imposta di bollo va assolta mediante apposizione di marche da bollo sulle pagine effettivamente utilizzate. Ne consegue che le marche devono essere applicate ogni 100 pagine, indipendentemente dall'anno cui si riferisce la numerazione progressiva, nella misura di 14,62 euro per le società di capitali e 29,24 euro negli altri casi.

Si ricorda che l'imposta di bollo deve essere assolta in via preventiva, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o sulle successive cento (Circolare Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2001, n. 92/E, paragrafo 2.1).

Sottoscrizione
Il libro degli inventari deve essere redatto e sottoscritto dall'imprenditore o dall'amministratore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di riferimento. La norma fa riferimento alla data di scadenza per l'invio del modello dichiarativo e non alla data di effettiva spedizione.

Il termine di presentazione della dichiarazione è il decimo mese dalla data di chiusura dell'anno solare o del periodo d'imposta nel caso di società soggette a IRES. Per l'esercizio dall'1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, il termine per l'invio del modello UNICO2006 era fissata per il 31 ottobre 2006; la compilazione e sottoscrizione deve avvenire pertanto entro il 31 gennaio 2007.
Si consideri che dal 1° maggio 2007 le dichiarazioni dei redditi devono essere presentate entro il 31 luglio, ovvero entro il settimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta; di conseguenza anche il libro degli inventari dovrà essere redatto e sottoscritto entro tre mesi da questo nuovo termine previsto per l'invio del modello dichiarativo

La sottoscrizione dovrà avvenire in calce al libro e su ogni pagina laddove il libro sia tenuto su fogli mobili.

Conservazione
In quanto assimilato ad una scrittura contabile, il libro degli inventari deve essere conservato per dieci anni dalla data dell'ultima annotazione. Nel caso specifico il termine decennale sarà fatto decorrere, prudenzialmente, dalla data di scadenza per la redazione e sottoscrizione del libro (quindi dal 3° mese successivo al termine per l'invio della dichiarazione dei redditi).

Il termine può essere prorogato se alla scadenza non sono stati ancora definiti eventuali accertamenti tributari.

La conservazione può essere effettuata anche su supporti ottici o magnetici che ne garantiscano sia la certezza della data, sia l'immodificabilità dei dati (in merito si veda la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 6 dicembre 2006, n. 36/E).

Contenuto
L'inventario deve redigersi:

1.

all'inizio dell'esercizio dell'impresa;

2.

successivamente all'inizio dell'esercizio d'impresa ogni anno.

Il libro inventari deve contenere, a norma dell'art. 2217 c.c.:

1.

l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa;

2.

l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee all'impresa;

3.

lo stato patrimoniale e il conto economico.

La disciplina fiscale integra il contenuto richiesto dal codice civile, aggiungendo all'elenco delle informazioni richieste anche la consistenza, e la relativa valorizzazione attribuita, dei beni raggruppati in categorie omogenee:

1.

per natura

2.

per valore

L'indicazione delle attività e passività relative all'impresa, come richieste dal codice civile, devono, ai fini fiscali, essere raggruppate in categorie omogenee come sopra indicato e ad esse deve essere attribuito un valore, il cui totale evidentemente coinciderà con il totale delle attività e passività indicate in bilancio.

Riporto della nota integrativa

Si è posto il problema se deve essere riportata anche la nota integrativa, posto che nell'art. 2217 c.c., comma 2, si cita il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite. Applicando il testo normativo, si deve concludere che anche la nota integrativa, quanto facente parte del bilancio, deve essere riportata nel libro inventari.

Ricorso alla nota integrativa

Parte dei dettagli relativi alle attività e passività relative all'impresa sono già esposti nella nota integrativa (per esempio le immobilizzazioni); può pertanto essere opportuno procedere al riporto di essa nel libro degli inventari, raggiungendo con ciò un duplice scopo: quello di evitare una doppia redazione di informazioni e quello di superare il dubbio relativo all'obbligo o meno del riporto di essa nel libro in commento.

1 commento:

Anonimo ha detto...

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