domenica 4 febbraio 2007

Finanziaria 2007: breve riassunto

In realtà questo post non è breve per niente, ma mai come quest'anno la Finanziaria è stata un vero terremoto, per cui non è possibile riassumerla nella classica paginetta; ovviamente di seguito sono riportate le novità principali o di maggior impatto.


DEDUZIONI E DETRAZIONI PER SPESE SANITARIE cc. 28-29

A decorrere dal 1.07.2007, ai fini della deduzione o della detrazione, la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER COMPENSAZIONI SUPERIORI AD € 10.000,00 cc. 30-31

Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni, i titolari di partita IVA, entro il 5° giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori ad € 10.000,00, comunicano all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate al contribuente, entro il 3° giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.

RITENUTE SU COMPENSI DOVUTI DAL CONDOMINIO ALL’APPALTATORE c. 43

Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

SOCIETÀ DI COMODO cc. 109-110 e 326

La disciplina delle società di comodo è stata ulteriormente modificata prevedendo:

a. l’abrogazione dal testo legislativo della possibilità di fornire la prova contraria;

b. l’inserimento, fra i beni cui si applicano i coefficienti di ricavo e reddito, degli strumenti finanziari similari alle azioni, delle obbligazioni e altri titoli di serie o di massa e delle quote di partecipazione nelle società di persone, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie;

c. la riduzione dei coefficienti di ricavo dal 6% al 5% per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10 e dal 6% al 4% per gli immobili a destinazione abitativa (da A/1 a A/9) acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei 2 precedenti; per questi ultimi immobili a destinazione abitativa la percentuale di redditività è ridotta dal 4,75% al 3%;

d. l’inserimento fra i soggetti esclusi dalla disciplina sulle società di comodo delle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché delle stesse società ed enti quotati e delle società da essi controllate, anche indirettamente;

e. la possibilità di chiedere, tramite interpello, la disapplicazione delle norme sulle società di comodo anche in presenza di oggettive situazioni, anche di carattere non straordinario.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF cc. 142-144

L'addizionale è dovuta alla Provincia e al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1.01 dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente.

OPERAZIONI DI FUSIONE, SCISSIONE E CONFERIMENTO cc. 242-249

Per le società soggette ad Ires che risultano da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate negli anni 2007 e 2008, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

DEDUZIONI IRAP - CUNEO FISCALE cc. 266-270

Sono ammessi in deduzione dalla base imponibile Irap:

1. i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;

2. i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

3. le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro.

COSTI DA PAESI “BLACK LIST” cc. 301-303

Le spese e gli altri componenti negativi deducibili derivanti da imprese residenti in paradisi fiscali devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi, senza che la deducibilità sia subordinata alla separata indicazione.

È possibile fare riferimento al valore catastale dell’immobile, quale base imponibile ai fini dell’imposta di registro, per le compravendite di immobili nei confronti di persone fisiche (in precedenza: per le sole cessioni fra persone fisiche).

DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE cc. 313-315

Sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari.

ONERI DETRAIBILI PER AFFITTI UNIVERSITARI FUORI SEDE c. 319

Costituiscono oneri detraibili i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. n. 431/1998, corrisposti dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una Provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso Comune in cui ha sede l'università o in Comuni limitrofi, per un importo non superiore ad € 2.633,00.

DETRAZIONE 19% PER ISCRIZIONE DEI RAGAZZI AD IMPIANTI SPORTIVI c. 319

Prevista una detrazione del 19% per le spese, per un importo non superiore ad € 210,00, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti ad apposite caratteristiche e le attività sportive.

ONERI DETRAIBILI PER ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI c. 319

Costituiscono oneri detraibili le spese, per un importo non superiore ad € 2.100,00, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera € 40.000,00.

FRINGE BENEFIT PER AUTOVETTURE AZIENDALI c. 324

In caso di utilizzo di autovetture aziendali da parte del dipendente l’aumento della quota imponibile che costituisce reddito, dal 30% al 50%, non ha effetto retroattivo per il periodo d’imposta 2006, ma ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 3.10.2006.

IMMOBILI DEI PROFESSIONISTI E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO cc. 334-335

Previste numerose novità in tema di determinazione del reddito dei professionisti. In particolare, le minusvalenze dei beni strumentali sono deducibili solo se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o il risarcimento per la perdita dei beni.

Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore ad € 516,40.

Le disposizioni in materia di deduzione dell'ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal 1.01.2007 al 31.12.2009 e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a 1/3.

DETRAZIONE 36% PER RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO cc. 387-388

Sono prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a. agli interventi di recupero, per le spese sostenute dal 1.01.2007 al 31.12.2007;

b. alle prestazioni di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, fatturate dal 1.01.2007.

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE c. 393

Le disposizioni di cui all'art. 21, c. 1 L. n. 448/1998, in materia di deduzione forfetaria del reddito d’impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2007.

DETRAZIONE PER FREQUENZA DI ASILI NIDO c. 400

Anche per il periodo di imposta 2006, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente superiore ad € 632,00 annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%, secondo le disposizioni di cui all’art. 15 Tuir.

DEDUZIONE COSTI TELEFONO FISSO E CELLULARI ALL’80% cc. 401-403

Eliminando la distinzione fra costi dei telefoni fissi e dei cellulari, il c. 9 dell'art. 102 del D.P.R. 917/1986 prevede ora che le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico [lett. gg) del c. 1 dell'art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D. Lgs. 1.08.2003, n. 259], sono deducibili nella misura dell'80%.

REVERSE CHARGE cc. 44-45

In ambito IVA il regime del reverse charge si applica anche alle seguenti operazioni:

a. prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore;

b. cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'art. 21 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641/1972, nonché dei loro componenti ed accessori;

c. cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;

d. cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere;

DETRAZIONE IVA PER ALIMENTI E BEVANDE IN CONVEGNI E CONGRESSI cc. 304-305

È ammessa in detrazione l’IVA relativa alla somministrazione di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a congressi e iniziative similari, nei giorni di svolgimento degli stessi.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI cc. 327-328

La trasmissione telematica dei corrispettivi decorrerà dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro il 1.06.2008.

NUMERO DI PARTITA IVA PER ELENCO CLIENTI-FORNITORI c. 337

Fino al 31.12.2006 le comunicazioni si considerano validamente effettuate anche se il contribuente, invece di indicare il codice fiscale dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA, abbia indicato il numero di partita IVA dei predetti soggetti. Analoga precisazione era già stata fornita dall’Agenzia delle Entrate con riferimento all’elenco clienti 2006.

REGISTRAZIONE ATTI DELLE AGENZIE IMMOBILIARI cc. 46-47

Gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo sono obbligati a chiedere la registrazione delle scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.

INDICAZIONE DEL MEDIATORE NEGLI ATTI IMMOBILIARI cc. 48-49

All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

a. se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

b. il codice fiscale o la partita IVA;

c. il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di Commercio, di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;

d. l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.

CONIUGE BENEFICIARIO DELL’ASSEGNO PERIODICO IN DICHIARAZIONE c. 63

I soggetti persone fisiche che deducono dal reddito complessivo somme per assegni periodici corrisposti al coniuge di cui all’art. 10, c. 1, lett. c) Tuir devono indicare nella dichiarazione annuale il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.

RISCOSSIONE DEI COMPENSI DEI PROFESSIONISTI c. 69

Sono state posticipate di un anno le date a decorrere dalle quali sono ridotti gli importi previsti per l’applicazione delle nuove disposizioni dell’art. 35, c. 12-bis D.L. n. 223/2006, in base alle quali i compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifico ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico.

SUCCESSIONI E DONAZIONI cc. 77-79

I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte e le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni sono soggetti ad un’imposta pari al 6% se devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, € 100.000,00.

I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli artt. 768 bis e seguenti del codice civile,

a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta.

ICI IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI cc. 101-105

Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno precedente. In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 600/1973, si verifica il versamento dell'imposta comunale sugli immobili relativo a ciascun fabbricato, nell'anno precedente.

CONTRIBUTO PER LA ROTTAMAZIONE DI AUTOVEICOLI cc. 224-225

In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la riduzione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come "euro 0" o "euro 1", per i predetti autoveicoli consegnati ad un demolitore dal 1.01.2007 al 31.12.2007, è disposta la concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione, e comunque nei limiti di € 80,00 per ciascun veicolo. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

CONTRIBUTO PER LA SOSTITUZIONE DI AUTOVEICOLI cc. 226 e 229

In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0" o "euro 1", con autovetture nuove immatricolate come "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro, è concesso un contributo di € 800,00 per l'acquisto di detti autoveicoli nonché l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di 2 annualità. La predetta esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1.300 cc.

CONTRIBUTO PER LA SOSTITUZIONE DI AUTOCARRI cc. 227 e 229

Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di 2.000,00 per ogni autocarro, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come "euro 4" o "euro 5".

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