sabato 20 gennaio 2007

Finanzizria 2007 - Nuovi obblighi per i condomini

La Finanziaria 2007 con il comma 43 ha introdotto un nuovo obbligo per i condomini, quest'ultimi dovranno effettuare, nella qualità di sostituto d’imposta, una ritenuta d’acconto del 4%, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se resi a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa. L’obbligo della ritenuta sussiste anche se i corrispettivi delle anzidette prestazioni sono qualificabili come redditi diversi, la ritenuta deve essere fatta anche se le prestazioni vengono rese nell’esercizio di una attività commerciale non esercitata abitualmente.

A seguito di tale novità, i dati relativi ai fornitori delle prestazioni, nonché, i dati relativi ai pagamenti assoggettati alla ritenuta d’acconto, andranno dichiarati nel modello 770 che dovrà essere presentato dal condominio in qualità di sostituto d’imposta.

Le nuove disposizioni si aggiungono a quelle già previste a carico dei condomini, ritengo utile fare un breve cenno a tutti gli adempimenti in materia fiscale attualmente in vigore.

  • Dal 1° gennaio del 1998 il condominio è divenuto sostituto d’imposta, ragion per cui, al momento del pagamento dei compensi ai propri lavoratori dipendenti, deve effettuare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, con diritto di rivalsa.
  • In base al successivo articolo 24, il condominio deve effettuare analoga ritenuta sui compensi corrisposti a lavoratori con reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e deve operare una analoga ritenuta del 20%, a titolo di acconto, sui compensi, comunque denominati, corrisposti a lavoratori autonomi residenti in Italia, anche per prestazioni non esercitate abitualmente.Per i soggetti non residenti, la ritenuta è elevata al 30 per cento a titolo d’imposta.
  • Tutti i dati relativi alle ritenute fiscali effettuate (dati anagrafici e codici fiscali dei soggetti percipienti, importi e ritenute di acconto effettuate) dovranno essere esposti nel modello 770 che il condominio, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà presentare, in via telematica, entro il 31 marzo (il precedente termine del 31 ottobre è stato modificato dall’articolo 37, comma 10, lettera b), del decreto legge 223 del 4 luglio 2006, con decorrenza dal 1° maggio 2007) dell’anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti i pagamenti ed effettuate le ritenute.
  • Si rammenta ancora l’obbligo, per l’amministratore, di comunicare annualmente all’Anagrafe tributaria, attraverso la presentazione del quadro AC del modello Unico, l’ammontare dei beni e dei servizi acquistati dal condominio, nonché l’elenco dei dati identificativi dei fornitori.

Rimangono escluse dall’elenco, per espressa disposizione legislativa:

  • le forniture di acqua, energia elettrica e gas
  • le forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di compensi assoggettati a ritenute alla fonte
  • le forniture di servizi rese da soggetti che singolarmente, nell’intero anno solare, non abbiano superato complessivamente l’importo di € 258,23.

Appare opportuno precisare, infine, che il condominio non è un soggetto passivo d’imposta e non è tenuto, quindi, a presentare una propria dichiarazione, neanche nei casi in cui percepisca redditi per canoni relativi all’affitto di beni condominiali. In tal caso, i proventi devono essere imputati ai singoli condomini, in proporzione alle quote millesimali, e dichiarate da questi ultimi, se di importo superiore ad € 25,38.

Nessun commento: