martedì 28 novembre 2006

DDl 262 collegato alla Finanziaria 2007 - Autovetture

Il Dl 262/06, ricalcando la sentenza della Corte di giustizia Ue (causa C-228/05), ha previsto a decorrere dal 2006 una generale indeducibilità per ammortamenti e costi inerenti autovetture aziendali, eccezione fatta per i veicoli esclusivamente strumentali adibiti a uso pubblico o facenti capo ad agenti o rappresentanti. Escluse da ogni restrizione anche le imprese che effettuano produzione o commercio di autoveicoli, anche se temporaneamente utilizzati per fini pubblicitari o promozionali.
Cioè si ribadisce un concetto di strumentalità diretta e non accessoria per le auto aziendali: l’autovettura è strumentale solo se diventa diretta fonte di ricavo, non anche se svolge una funzione puramente strumentale e accessoria.
Riguardo al regime agevolativo degli agenti e dei rappresentanti (deducibilità generalizzata all’80% dei costi con il limite di costo storico fino ad € 25.822,24 ) la legge di conversione risulta in qualche modo migliorativa in quanto prevede che le limitazioni previste per gli agenti si applichino solo all’ipotesi di auto non esclusivamente strumentali.
Per i professionisti, invece, la deducibilità di spese e ammortamenti relative alle autovetture scende dal 50% al 25%, con il solito limite di un’autovettura per professionista o per ogni associato in caso di studio e nell’importo massimo di € 18.075,99, quale costo di acquisto dell’auto stessa.
Le disposizioni introdotte dal decreto legge 262/2006 nella sua versione definitiva hanno effetto a partire dal periodo di imposta in corso all’entrata in vigore del decreto stesso.
Ciò nonostante, non si impone alcun ricalcolo dell’acconto a questo fine; sarà, quindi, necessario tener conto esclusivamente dell’indeducibilità delle quote di ammortamento anticipato relativamente alle autovetture, introdotta dal Dl 223/06.

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