domenica 8 marzo 2009

Spese alberghiere: precisazioni

La circolare 6/E del 03.03.2009 da precisazioni per il limite del 75% sancendo che la deducibilità delle spese relative a servizi alberghieri e di ristorazione opera solo nei casi in cui gli stessi, considerata l'attività imprenditoriale svolta, concorrono in maniera indiretta alla produzione dei ricavi.

Rinuncia alla detrazione
L'Iva detraibile non può essere considerata un costo ai fini della determinazione del reddito, quidi la rinuncia "spontanea", per convenienza, alla detrazione dell'imposta pagata sulle spese in questione non permette la deducibilità della stessa, quale costo, dalle imposte sui redditi.

Cointestazione della fattura
La fattura va intestata a chi opera la detrazione, mentre i dati di chi fruisce della prestazione possono essere indicati nella fattura o in un'apposita nota allegata alla stessa.

Reddito d'impresa: dipendenti e non…
Il tetto del 75% non opera in relazione alle spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa fuori dal territorio comunale (articolo 95, comma 3, del Tuir).
L'Agenzia ha precisato che:
  • il limite non opera per le spese alberghiere e di ristorazione sostenute in trasferta extra-comunale da amministratori considerati collaboratori dell'impresa
  • il limite opera per le spese alberghiere e di ristorazione sostenute in trasferta extra-comunale dai soci.
Mense e servizi mensa
Il limite del 75% alla deducibilità delle spese per somministrazioni alimenti e bevande non si estende alle ipotesi in cui l'azienda sostiene costi per la gestione diretta di un servizio mensa. In tal caso, non si è di fronte a una spesa per la somministrazione di alimenti e bevande, ma a costi sostenuti dal datore di lavoro per l'acquisto di beni, servizi ed "eventualmente per la manodopera da utilizzare per la preparazione di pasti da somministrare".
Niente limite anche quando:
  • la mensa è gestita da terzi
  • l'impresa stipula una convenzione con un esercizio pubblico per fornire il servizio di mensa ai propri dipendenti
  • il datore di lavoro acquista ticket restaurant
In queste fattispecie, infatti, la spesa si intende riferita all'acquisizione di un servizio complesso, non riconducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande.

Altre precisazioni
La limitazione non trova applicazione in relazione:
  • al rimborso agli esercizi convenzionati dell'importo del ticket da parte della azienda distributrice degli stessi
  • alle spese sostenute dai tour operator e dalle agenzia di viaggio per l'acquisto di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande da destinare alla rivendita, anche nell'ambito di pacchetti turistici.

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