martedì 8 gennaio 2008

Finanziaria 2008: Regime agevolato per i minimi

La Finanziaria 2008 all'art. 4, commi da 1 a 21, ha introdotto regime fiscale speciale per i contribuenti minimi, la cui applicazione è riservata alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, che hanno avuto nel periodo di imposta precedente ricavi o compensi non superiori ad € 30.000, assenza di cessioni all'esportazione, di spese per lavoratori dipendenti e collaboratori e di spese per l'acquisto, nel triennio solare precedente, di beni strumentali per un valore superiore ad € 15.000.

Nel caso di nuove attività, le persone fisiche interessate possono avvalersi del regime comunicando, nella dichiarazione di inizio attività, di presumere l'esistenza dei requisiti richiesti per la sua applicazione. Sono, in ogni caso, esclusi i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'Iva, i soggetti non residenti, i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi, nonché gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che, contestualmente, partecipano a società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del Tuir o a società a responsabilità limitata di cui all'art. 116 del Tuir.

Il regime fiscale dei contribuenti minimi si basa su quattro elementi fondamentali:

esclusione della rivalsa Iva e della detraibilità Iva sugli acquisti;

esclusione dall'Irap;

applicazione di un'imposta sostitutiva ai fini dell'imposta sui redditi, con aliquota al 20% sulla differenza fra ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione;

esclusione dall'applicazione degli studi di settore.

Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. Con riferimento, invece, all'imposta sul valore aggiunto, gli stessi sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione di quelli relativi alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto, delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi. In ogni caso, i soggetti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

1 commento:

Anonimo ha detto...

Sai qualcosa circa la possibilità di avere collaboratori con questo regime. perché la legge dice "che negli anni precedenti non abbiano avuto collaboratori". Ma nella nuova attività possono?