martedì 17 aprile 2007

Documenti elettronici

Anche se ho già affrontato il tema delle fatture elettroniche (creazione e conservazione) è il caso di fare alcune precisazioni


Quali documenti è possibile "dematerializzare"
Per quanto riguarda i documenti fiscalmente rilevanti, che ricadono nell'ambito di applicazione del Dm 23 gennaio 2004, si annoverano le scritture, i libri e i registri elencati dal Dpr n. 600/1973 e dal Dpr n. 633/1972, quali:
  • il libro giornale, dove vengono annotate in ordine cronologico tutte le operazioni effettuate giornalmente dall'impresa
  • il libro degli inventari, contenente le attività e passività dell'impresa
  • le scritture ausiliarie, comprese quelle di magazzino
  • il registro dei beni ammortizzabili
  • il bilancio di esercizio, composto da stato patrimoniale (articolo 2424 cc), conto economico (articolo 2425 cc), nota integrativa (articolo 2427 cc) ed eventuale relazione sulla gestione (articolo 2428 cc)
  • i registri prescritti ai fini Iva, quali il registro degli acquisti, delle vendite, dei corrispettivi
  • le dichiarazioni fiscali e la modulistica relativa ai pagamenti (modelli F23 ed F24)
  • le fatture
  • i documenti di trasporto
  • gli ordini
  • il libro soci e il libro delle adunanze
  • il libro delle obbligazioni.

Un ulteriore chiarimento è necessario per quanto riguarda la ricevuta fiscale, lo scontrino fiscale e il documento di trasporto.
A tale proposito, la circolare n. 36/E del 6 dicembre 2006, ha chiarito che:

  • la ricevuta fiscale deve essere emessa in duplice copia su appositi bollettari a ricalco "madre e figlia" (Dm 28 gennaio 1983, n. 761). Pertanto, viste le particolari modalità di formazione, la ricevuta potrà essere emessa solo in formato analogico, ed eventualmente essere conservata, previa acquisizione della relativa immagine, in formato digitale
  • lo scontrino fiscale deve essere emesso utilizzando esclusivamente apparecchi misuratori fiscali, come disposto dall'articolo 1, comma 3, del Dm 23 marzo 1983. Anche lo scontrino potrà essere emesso solo in forma cartacea, ma a differenza della ricevuta fiscale, il contribuente potrà beneficiare di un sistema di conservazione elettronica (il cosiddetto "giornale di fondo elettronico")
  • il documento di trasporto (Ddt), la cui emissione è disciplinata dall'articolo 1, comma 3, del Dpr n. 472 del 1996; in virtù del fatto che viene emesso completo di tutti gli elementi obbligatori, senza che emittente e ricevente siano obbligati a eseguire ulteriori annotazioni sullo stesso, potrà essere emesso sotto forma di documento informatico.

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