Acquisto dall'estero di software tramite internet
Artt. 7 e 17 D.P.R. 633/1972 - C.M. 15.05.1995 n.142/D - R.M. 14.02.200 n.14/E - R.M. 21.03.200 n.38
Si tratta del caso in cui si acquisti del software scaricandolo direttamente dal sito internet del produttore non italiano, il quale emette fattura senza applicazione dell'IVA: trattandosi di un bene virtuale il Ministero delle Finanze ha precisato che questa operazione costituisce sempre una prestazione di servizi (nota 20.08.1998 . 1977/V/DS) e quindi per l'imposizione IVA occorre far riferimento all'art. 7 D.P.R. 633/1972.
In questo caso l'acquisto effettuato da società residente nel territorio nazionale si considera effettuata in Italia e quindi soggetta ad IVA; da ciò ne consegue che se il venditore estero non dispone di una organizzazione in Italia, la società acquirente dovrà emettere autofattura (art. 17 D.P.R. 633/1972).
L'autofattura dovrà essere emessa all'atto del pagamento e registrata sia sul registro delle fatture emesse sia su quello degli acquisti, ad eccezione di chi è soggetto a pro-rata questa operazione ai fini della liquidazione IVA è neutra perchè l'mporto registrato a debito è uguale a quello registrato a credito.
L'omessa emissione e registrazione dell'autofattura comporta una sanzione compresa tra il 100% e il 200% dell'imposta con un minimo di € 516,00 (art.6 D.Lgs. 471/1997).
Per i riferimenti normativi si può consultare il sito www.finanze.it sezione documentazione.
Si tratta del caso in cui si acquisti del software scaricandolo direttamente dal sito internet del produttore non italiano, il quale emette fattura senza applicazione dell'IVA: trattandosi di un bene virtuale il Ministero delle Finanze ha precisato che questa operazione costituisce sempre una prestazione di servizi (nota 20.08.1998 . 1977/V/DS) e quindi per l'imposizione IVA occorre far riferimento all'art. 7 D.P.R. 633/1972.
In questo caso l'acquisto effettuato da società residente nel territorio nazionale si considera effettuata in Italia e quindi soggetta ad IVA; da ciò ne consegue che se il venditore estero non dispone di una organizzazione in Italia, la società acquirente dovrà emettere autofattura (art. 17 D.P.R. 633/1972).
L'autofattura dovrà essere emessa all'atto del pagamento e registrata sia sul registro delle fatture emesse sia su quello degli acquisti, ad eccezione di chi è soggetto a pro-rata questa operazione ai fini della liquidazione IVA è neutra perchè l'mporto registrato a debito è uguale a quello registrato a credito.
L'omessa emissione e registrazione dell'autofattura comporta una sanzione compresa tra il 100% e il 200% dell'imposta con un minimo di € 516,00 (art.6 D.Lgs. 471/1997).
Per i riferimenti normativi si può consultare il sito www.finanze.it sezione documentazione.





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