domenica 26 novembre 2006

Acquisto dall'estero di software tramite internet

Artt. 7 e 17 D.P.R. 633/1972 - C.M. 15.05.1995 n.142/D - R.M. 14.02.200 n.14/E - R.M. 21.03.200 n.38

Si tratta del caso in cui si acquisti del software scaricandolo direttamente dal sito internet del produttore non italiano, il quale emette fattura senza applicazione dell'IVA: trattandosi di un bene virtuale il Ministero delle Finanze ha precisato che questa operazione costituisce sempre una prestazione di servizi (nota 20.08.1998 . 1977/V/DS) e quindi per l'imposizione IVA occorre far riferimento all'art. 7 D.P.R. 633/1972.
In questo caso l'acquisto effettuato da società residente nel territorio nazionale si considera effettuata in Italia e quindi soggetta ad IVA; da ciò ne consegue che se il venditore estero non dispone di una organizzazione in Italia, la società acquirente dovrà emettere autofattura (art. 17 D.P.R. 633/1972).
L'autofattura dovrà essere emessa all'atto del pagamento e registrata sia sul registro delle fatture emesse sia su quello degli acquisti, ad eccezione di chi è soggetto a pro-rata questa operazione ai fini della liquidazione IVA è neutra perchè l'mporto registrato a debito è uguale a quello registrato a credito.
L'omessa emissione e registrazione dell'autofattura comporta una sanzione compresa tra il 100% e il 200% dell'imposta con un minimo di € 516,00 (art.6 D.Lgs. 471/1997).

Per i riferimenti normativi si può consultare il sito www.finanze.it sezione documentazione.

Nessun commento: